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Sez. L, Sentenza n. 6436 del 01/07/1998 (Rv. 516864 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Quantificazione dei premi dovuti all'Inail - Criterio presuntivo - Diritto dell'Inail ad eventuale conguaglio a seguito di liquidazione ex art. 28 dPR n. 1124 del 1965 - Esigibilità dal decimo giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516864-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Il premio dovuto all'Inail dal datore di lavoro è quantificato con criterio presuntivo sulla base delle retribuzioni di cui si prevede l'erogazione ed è quindi suscettibile di non corrispondenza alla misura che, "ex post", risulti dovuta; l'eventuale diritto dell'Inail al conguaglio sorge pertanto a seguito della liquidazione cui l'istituto proceda a norma dell'art. 28 d.P.R. b. 1124 del 1965 e diviene esigibile a partire dal decimo giorno dalla comunicazione al datore di lavoro, con la conseguenza che solo da quest'ultima data comincia a decorrere, a norma dell'art. 112 d.P.R. cit., la prescrizione di tale diritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)