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Sez. L - , Ordinanza n. 29954 del 13/10/2022 (Rv. 665823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 - Decisività del fatto di cui sia stato omesso l'esame - Onere di allegazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)