diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 11/11/1975 (Rv. 378013 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - PIGNORAMENTO DI IMMOBILE INDIVISO - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO - AI COMPROPRIETARI NON DEBITORI - FINALITA - OMESSA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - AZIONI ESPERIBILI DAI COMPROPRIETARI NON DEBITORI.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378013-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - PIGNORAMENTO DI IMMOBILE INDIVISO - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO - AI COMPROPRIETARI NON DEBITORI - FINALITA - OMESSA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - AZIONI ESPERIBILI DAI COMPROPRIETARI NON DEBITORI.*

La notificazione dell'avviso dell'avvenuto pignoramento di un immobile indiviso ai comproprietari non debitori ha la limitata finalita di imporre loro il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di rendere possibile, il conseguimento della finalita secondaria di provocare l'audizione di tutti gli interessati, prevista nell'art 600 cod proc civ. la sua omissione, in Mancanza di una espressa sanzione di nullita, non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni ai sensi dell'art 619 cod proc civ, ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art 2919 cod civ, se siano state vendute giudizialmente le loro quote. (V 2029/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)