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Sez. 3, Sentenza n. 7169 del 02/08/1997 (Rv. 506376 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE | Nei confronti del coniuge non obbligato comproprietario del bene oggetto dell'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Per omessa notifica del pignoramento, ex art. 599 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Per la separazione della quota, ex art. 600 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Per omessa notifica del titolo esecutivo o del precetto - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506376-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE

In sede di opposizione agli atti esecutivi proposta dal coniuge non obbligato (in regime di comunione legale) con riguardo al bene oggetto del procedimento di esecuzione intrapreso nei confronti dell'altro coniuge, sono da ritenersi rilevanti sia i vizi relativi alla notifica del pignoramento (che deve essere ricevuta dal detto opponente, ex art. 599, secondo comma, cod. proc. civ.) sia la richiesta di separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene (giusta la previsione di cui all'art. 600 stesso codice), mentre risultano ininfluenti tutte le ulteriori vicende relative allo svolgimento del processo esecutivo, quali la omessa notifica del titolo esecutivo o del precetto, delle quali è da ritenersi destinatario esclusivamente il debitore, e non anche l'eventuale comproprietario non coobbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)