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Sez. 1, Sentenza n. 271 del 23/01/1985 (Rv. 438495 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DENUNZIA DEI REDDITI - RETTIFICA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE E LIMITI - ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - RILEVABILITÀ DALLA STESSA DICHIARAZIONE - IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438495-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DENUNZIA DEI REDDITI - RETTIFICA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE E LIMITI - ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - RILEVABILITÀ DALLA STESSA DICHIARAZIONE - IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La denuncia dei redditi integra una dichiarazione di scienza, non un atto negoziale, talché è ammissibile la rettifica da parte del contribuente, anche per errori non rilevabili immediatamente da essa o dai suoi allegati, finché non sia decorso il termine utile per impugnare il ruolo, mentre, ove trattisi di errori materiali o di calcolo, rilevabili dalla stessa denuncia, per la sua rettificazione non è necessario uno specifico atto di impugnazione da proporsi entro un termine di decadenza, essendo esso correggibile anche d'ufficio (art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973) o su una qualunque sollecitazione dell'interessato entro il termine di prescrizione del diritto al rimborso.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, DPR 24/12/1976 num. 920 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)