Sez. 1, Sentenza n. 2732 del 27/03/1997 (Rv. 503327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Natura - Coesistenza di profili di dichiarazione di volontà negoziale, e di dichiarazione di scienza - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Deduzione di profili di errore materiale ostativo - Ammissibilità sulla base dei principi generali del contratto in quanto applicabili agli atti unilaterali - Fattispecie in tema di erroneo sbarramento di un riquadro relativo a dichiarazione di opzione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
Il fatto che una dichiarazione annuale ai fini I.V.A. contenga una dichiarazione di scienza, nella parte in cui indica il volume d'affari conseguito nell'anno in questione, non toglie che la stessa dichiarazione possa contenere anche una o più manifestazioni di volontà negoziale ogni qual volta vi siano espresse opzioni che il legislatore rimetta alla scelta dell'interessato (vedi - ad es. - il caso dell'opzione prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale il dichiarante manifesti la volontà di avvalersi del regime di dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativi alle operazioni esenti). Ciò premesso, anche con riguardo a tale tipo di manifestazione di volontà negoziale, sono destinati a trovare applicazione - ove non contrastino con più specifiche disposizioni della legge tributaria - i principi generali dettati dall'ordinamento in tema di contratti, riferibili, anche agli atti unilaterali, in virtù della previsione dell'art. 1324 cod. civ.. Ben può pertanto, il contribuente, far valere, in tale ambito, l'eventuale intervento di un errore materiale, sempre che l'errore medesimo risulti - ai sensi degli artt. 1427 e seguenti cod. civ. - essenziale e riconoscibile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)