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Sez. 6, Sentenza n. 7910 del 11/01/2011 Cc. (dep. 01/03/2011) Rv. 249464 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Modifica della contestazione - Ammissibilità - Pericolosità qualificata.
Stato
decisa il 2011-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249464-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento, iniziato ai sensi della l. n. 1423 del 1956, sia poi proseguito a norma della legge n. 575 del 1965 per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)