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Sez. 1, Sentenza n. 35767 del 05/07/2013 Cc. (dep. 29/08/2013) Rv. 256751 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Avviso a comparire - Indicazione del tipo di pericolosità contestata - Necessità - Sussistenza - Mancata indicazione - Conseguenze - Nullità.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256751-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.159 del 2011, l'avviso a comparire in udienza nei confronti della persona proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione deve necessariamente indicare, a pena di nullità, il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia il decreto d'appello che quello di primo grado emessi in violazione del principio, con rinvio al Tribunale competente per il nuovo giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)