Sez. 5 - , Ordinanza n. 8779 del 05/04/2017 (Rv. 643619 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Cessione a titolo oneroso di azienda ricevuta per successione o per donazione da familiari - Accertamento dell'esistenza di plusvalenze imponibili - Regime anteriore alla neutralità della successione e della donazione ai sensi dell'art. 3, comma 25, della l. n. 662 del 1996 - Tassazione solo dell'eccedenza del valore finale dell'avviamento rispetto a quello del momento della successione o della donazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Nel regime anteriore alla modificazione degli artt. 54, comma 5, e 81, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, (ad opera dell'art. 3, comma 25, della l. n. 662 del 1996, che ha introdotto il principio della neutralità della successione e della donazione ai fini fiscali), la cessione a titolo oneroso di un'azienda, in precedenza pervenuta al cedente per successione o per donazione da un familiare, può dare vita ad una plusvalenza che concorre a formare il reddito imponibile del cedente finale, quale reddito diverso, solo nel caso di eccedenza del corrispettivo di cessione rispetto al valore dell'azienda al momento della successione o della donazione. In tale ipotesi, essendo l'avviamento dell'azienda ceduta assoggettato all'imposta di successione o di donazione, la plusvalenza imponibile sarà pari a tale sola differenza e non all'intero importo del corrispettivo di cessione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 80, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)