Sez. 5, Sentenza n. 3190 del 11/02/2013 (Rv. 625686 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Cessione a titolo oneroso di azienda ricevuta per donazione - Accertamento dell'esistenza di plusvalenze imponibili - Regime anteriore alla neutralità della donazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Tassazione solo dell'eccedenza del valore finale dell'avviamento rispetto a quello del momento della donazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Nel regime anteriore alla vigenza dell'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (che ha introdotto il principio della neutralità della donazione a fini fiscali), la cessione a titolo oneroso di un'azienda, in precedenza donata al cedente da un familiare, può dar vita ad una plusvalenza che concorre a formare il reddito imponibile del cedente finale, solo nel caso di eccedenza del corrispettivo di cessione rispetto al valore dell'azienda al momento della donazione ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 597 del 1973. In tal caso, essendo l'avviamento dell'azienda ceduta assoggettato all'imposta di donazione, la plusvalenza imponibile sarà pari a tale sola differenza, e non all'intero importo del corrispettivo di cessione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 80, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)