Sez. 2, Sentenza n. 7727 del 02/08/1990 (Rv. 468484 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESPERIMENTO DELL'AZIONE CONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ AQUILIANA DEL VENDITORE - DEDUZIONE IN SEDE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESPERIMENTO DELL'AZIONE CONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ AQUILIANA DEL VENDITORE - DEDUZIONE IN SEDE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ove con riguardo ai vizi della cosa venduta, sia proposta dal compratore l'Azione contrattuale di garanzia a norma dell'art. 1490 cod. civ. non può essere dedotta per la prima volta in Sede di Cassazione la responsabilità aquiliana del venditore per violazione dei diritti assoluti ancorché collegata al medesimo fatto generatore dell'azionata responsabilità contrattuale (nella specie consegna all'acquirente di prodotti insidiosi, Atti a provocare lesioni a persone e a cose), trattandosi di un nuovo tema di contestazione involgente nuove indagini di fatto e perciò precluso in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)