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Sez. 2, Sentenza n. 11062 del 22/12/1994 (Rv. 489361 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Nuove questioni di diritto implicanti la modificazione dei termini della controversia anche in ordine agli elementi di fatto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489361-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, per questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto, se esse implichino la modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)