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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5779 del 03/03/2021 (Rv. 660765 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Riscossione dei crediti tributari - Fallimento del debitore - Iscrizione nel ruolo straordinario - Necessità - Esclusione - Facoltatività.
Stato
decisa il 2021-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660765-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE

In caso di fallimento del debitore, l'amministrazione finanziaria ha la facoltà, e non l'obbligo, di iscrivere le imposte nel ruolo straordinario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)