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Sez. U, Sentenza n. 4126 del 15/03/2012 (Rv. 621695 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Contribuente fallito - Credito di natura tributaria - Amministrazione finanziaria - Domanda di ammissione al passivo fallimentare - Previa iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621695-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

La domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore. (Nella specie, la domanda va fondata su titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)