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Sez. 4, Sentenza n. 21709 del 29/01/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 228951 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Ostetrici - Obbligo di richiedere l'assistenza del medico - Casi.
Stato
decisa il 2004-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228951-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

L'ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 41, DPR 07/03/1975 num. 163 art. 4, DM Sanità 15/09/1975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)