Sez. 4, Sentenza n. 35027 del 16/07/2009 Ud. (dep. 09/09/2009) Rv. 245524 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Ostetrici - Obbligo di richiedere l'assistenza del medico - Casi.
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In tema di responsabilità per colpa medica, l'ostetrica, qualora abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, è tenuta a sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Fattispecie relativa a condotte poste in essere nella vigenza del D.M. n. 740 del 1994, prima dell'emanazione della L. n. 42 del 1999).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)