Sez. 1, Sentenza n. 6998 del 08/04/2015 (Rv. 634752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Società di fatto o irregolare - Revocatoria, ex art. 67, primo comma, legge fall. di atto compiuto da socio illimitatamente responsabile - Prova della "inscientia decoctionis" - Oggetto - Qualità di socio del disponente ed insolvenza della società - Inclusione - Omessa iscrizione della società nel registro delle imprese - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Anche in presenza di una società di fatto o irregolare, l'acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., ha l'onere di provare la sua ignoranza circa la qualità di socio del disponente e l'insolvenza della società partecipata, il cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile, senza che possa giovarsi, in contrario, dell'omessa iscrizione della società nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)