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Sez. 1, Sentenza n. 803 del 19/01/2016 (Rv. 638277 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Periodo cd. sospetto - Stato di insolvenza dell'imprenditore - Presunzione "iuris et de iure" - Configurabilità - Onere della prova del convenuto in revocatoria - Contenuto - "Inscientia decoctionis".
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638277-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. (nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis"), lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto di una presunzione "iuris et de iure" conseguente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria "inscientia decoctionis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/03/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)