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Sez. 6, Sentenza n. 2623 del 06/06/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 218342 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correo - Riscontri individualizzanti - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218342-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali, se è vero che per la configurazione dei gravi indizi di colpevolezza non è necessario che la chiamata in correità sia assistita da riscontri individualizzanti, tale principio viene meno se la indicazione del correo sia accompagnata da incertezze e contraddizioni ricadenti proprio sulla posizione di un determinato accusato, dovendo farsi ricorso, in ipotesi siffatte, al tipo di riscontri anzidetti proprio per dirimere quella incertezze e contraddizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)