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Sez. 1, Sentenza n. 6986 del 20/12/1996 Cc. (dep. 27/02/1997) Rv. 206958 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correo - Riscontri specifici - Necessità - Esclusione - Elementi comunque idonei a confermare le modalità obiettive del fatto - Necessità - Conseguenze in presenza di una sola chiamata.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206958-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Se è vero che la valutazione della gravità degli indizi va fatta in base ai parametri indicati nell'art. 273 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non è necessaria l'esistenza di riscontri specifici relativi alla posizione del chiamato a norma dell'art. 192, comma terzo, stesso codice, è tuttavia pur sempre necessaria l'esistenza di elementi di riscontro che, per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare le modalità obiettive del fatto. Ne consegue che, in presenza della sola chiamata di un collaboratore, non è sufficiente, per superare l'alone di sospetto connaturato alla provenienza delle dichiarazioni accusatorie, una generica accusa al chiamato di aver partecipato a un evento criminoso, ma occorre l'indicazione di circostanze obiettivamente riscontrate che ne caratterizzino il ruolo, cosicché, anche in mancanza di elementi di riscontro personalizzanti in relazione a quello specifico fatto, possa ritenersi logicamente probabile la sua partecipazione all'impresa criminosa, attagliandosi il ruolo a lui assegnato alle sue caratteristiche personali o criminali o ad altre circostanze con lui sia pure genericamente compatibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)