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Sez. 2, Sentenza n. 4937 del 24/04/1992 (Rv. 476962 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | Notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo ove eserciti l'industria o il commercio - Legittimità - Preventiva infruttuosa ricerca del destinatario presso la casa di abitazione - Necessità - Esclusione - Esistenza in un Comune solo della casa di abitazione - Effettuazione della notifica solo nella casa di abitazione - Necessità - Irreperibilità risultante da ricerche effettuate presso l'ufficio non più esistente o non funzionante anziché presso la casa di abitazione - Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Illegittimità.
Stato
decisa il 1992-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476962-01

Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio

Ancorché l'art. 139 cod. proc. civ. non pone un criterio di successione preferenziale nell'ambito del Comune, consentendo la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo ove eserciti l'industria od il commercio, senza che sia necessaria la preventiva, ed infruttuosa, ricerca del destinatario stesso presso la casa d'abitazione, peraltro, quando in un Comune esista soltanto l'abitazione del destinatario e non esistano o non più esistano gli altri luoghi indicati dalla citata norma, quali l'ufficio od un posto nel quale egli potrebbe esercitare l'industria od il commercio, la notifica deve essere effettuata nell'unico luogo possibile, cioè presso la casa di abitazione, onde la necessità che l'ufficiale giudiziario ricerchi il destinatario nel detto luogo, anche ai fini della notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civ. con la conseguenza che questa è illegittimamente eseguita quando l'irreperibilità non risulti dalle ricerche effettuate presso la casa di abitazione, bensì da quelle fatte presso l'ufficio non più esistente o comunque allo stato non funzionante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)