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Sez. 3, Sentenza n. 5957 del 10/05/2000 (Rv. 536351 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Nel comune di residenza del destinatario - Presso l'abitazione o l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Ordine preferenziale - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536351-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Allorquando la notificazione non sia avvenuta in mani proprie del destinatario a norma dell'art. 138 cod. proc. civ., il primo comma del successivo art. 139 cod. proc. civ. dispone che essa debba essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio: tra tali diversi luoghi non esiste ordine preferenziale, essendo essi chiaramente previsti dal contesto normativo come alternativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)