Sez. 5, Sentenza n. 360 del 20/02/1967 Ud. (dep. 16/05/1967) Rv. 104212 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IPOTIZZABILITA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IPOTIZZABILITA.*
La ipotizzabilita del concorso di piu persone, diverse dal fallito, in tema di bancarotta fraudolenta, trova il suo fondamento nell'art 232 del RD 16 marzo 1942, n 267, che, riproducendo nella loro sostanza, seppure con Forma diversa, le norme contenute nell'art 865 dell'abrogato codice di commercio del 1882, estende alla bancarotta i principi generali in materia di concorso ed impone di ritenere che, tutte le volte in cui vi sia concorso di piu persone nella perpetrazione di una o piu ipotesi di bancarotta fraudolenta, tutti i concorrenti debbono rispondere di tale reato secondo le Disposizioni di cui all'art 110 e segg cod pen. (Conf 103945, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)