Sez. 5, Sentenza n. 956 del 14/06/1967 Ud. (dep. 05/10/1967) Rv. 105619 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - COMPARTECIPAZIONE NEL REATO DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - APPLICABILITA DELLE NORME NEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - COMPARTECIPAZIONE NEL REATO DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - APPLICABILITA DELLE NORME NEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.*
Il concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta e disciplinato dalle medesime norme che regolano il concorso in qualsiasi reato proprio(artt 110 e 117 cod pen). conseguentemente possono rispondere a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, commesso dall'imprenditore dichiarato fallito, anche terze persone, che rimangano estranee al fallimento ed alle quali lo stesso fallimento non venga esteso. (Conf 104212, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)