Sez. 1, Sentenza n. 9931 del 11/05/2005 (Rv. 581249 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Quote di partecipazione in s.a.s. - Contratto di cessione della quota - Fallimento del cedente - Azione revocatoria fallimentare proposta in riferimento al contratto di cessione della quota - Relativo giudizio - Posizione della società - Litisconsorte necessaria - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, qualora il curatore agisca per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del contratto con il quale il fallito, allorchè era "in bonis", ha ceduto la quota di partecipazione in una s.a.s., questa società è terzo rispetto al contratto e, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessaria nel giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2322, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)