Sez. 1, Sentenza n. 8784 del 09/09/1997 (Rv. 507720 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Quote di partecipazione - Trasferimento di quote da parte di uno dei soci - Consenso da parte degli altri soci - Natura e funzione rispetto al negozio di cessione - Conseguenze - Impugnazione della cessione per simulazione - Da parte di un terzo creditore del socio alienante - Litisconsorzio necessario tra tutti i soci - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE
Rispetto al negozio di cessione delle quote societarie stipulato dal socio di una società in nome collettivo con un terzo, il consenso degli altri soci, pur necessario per l'efficacia dell'atto nei confronti della società, non incide su perfezionamento e sulla validità della cessione, operando, rispetto a questo, esclusivamente come "condicio iuris" ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla compagine sociale. Ne consegue che i soci estranei alla cessione non assumono, in nessun momento, le vesti di "parti" del relativo negozio (tali essendo, in via esclusiva, il cedente ed il cessionario), e non possono, pertanto, rivestire la qualità di litisconsorti necessari in un giudizio instaurato dal creditore del socio alienante per l'accertamento della simulazione assoluta del negozio di cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2252, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)