Sez. L, Sentenza n. 311 del 14/01/1980 (Rv. 403701 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO FISSATO DALL'ART 9 DEL RDL N 636 DEL 1939 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO FISSATO DALL'ART 9 DEL RDL N 636 DEL 1939 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il requisito del versamento dei contributi per un anno nell'ultimo quinquennio, fissato dall'art 9 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1952 n 218) per il riconoscimento del diritto a pensione di invalidita, va riscontrato con riferimento ai cinque anni antecedenti la domanda di pensione in Sede amministrativa, anche nel caso in cui, per invalidita verificatasi o accertata solo nel corso del procedimento giudiziario, il diritto medesimo venga riconosciuto con decorso posteriore alla chiusura del procedimento amministrativo e cioe nel primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'invalidita pensionabile. (Conf 4918/78, mass n 394630; (Conf 816/77, mass n 384418).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)