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Sez. U, Sentenza n. 4105 del 10/07/1985 (Rv. 441623 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO ALLA CESSIONE - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE ALL'ISTANTE DEL PREZZO - INCLUSIONE - CONOSCENZA DI FATTO DEL PREZZO E RITARDI O COMPORTAMENTI OMISSIVI DELL'ENTE ASSEGNANTE - IRRILEVANZA - MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441623-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO ALLA CESSIONE - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE ALL'ISTANTE DEL PREZZO - INCLUSIONE - CONOSCENZA DI FATTO DEL PREZZO E RITARDI O COMPORTAMENTI OMISSIVI DELL'ENTE ASSEGNANTE - IRRILEVANZA - MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE.*

Con riguardo a domanda di cessione in proprietà di alloggio economico e popolare, il diritto dell'assegnatario alla cessione medesima, e quindi alla stipulazione del contratto traslativo della proprietà, insorge definitivamente solo con l'accettazione di detta domanda e la comunicazione all'istante del relativo prezzo, in forza dell'espressa previsione dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, modificativo dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, ed applicabile anche nei confronti delle domande anteriori, nonché, nella disciplina previgente alle citate leggi, in base ai principi evincibili dall'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 231 (sostitutivo dell'art. 10 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2). Tale comunicazione non può trovare equipollente nella conoscenza di fatto del prezzo della cessione da parte dello assegnatario, né in ritardi, o comunque comportamenti omissivi dell'ente assegnante, con l'ulteriore conseguenza che la Mancanza della comunicazione medesima, ostando all'acquisizione dell'indicato diritto, lascia soggetto l'assegnatario alla sanzione della decadenza, fissata dal citato art. 27 per il caso in cui non provveda a rinnovare o confermare la domanda in precedenza presentata nel termine all'uopo previsto. (V 611/83, mass n 425359).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)