Sez. 1, Sentenza n. 611 del 22/01/1983 (Rv. 425359 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO A CONSEGUIRE LA CESSIONE MEDIANTE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TUTELA DI TALE DIRITTO MEDIANTE ESECUZIONE - FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO A CONSEGUIRE LA CESSIONE MEDIANTE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TUTELA DI TALE DIRITTO MEDIANTE ESECUZIONE - FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, la disciplina transitoria fissata dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come interpretato ed integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, la quale regola compiutamente tutti i rapporti ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore, fa carico all'assegnatario di confermare entro sei mesi la domanda di cessione, a pena di decadenza, limitatamente al caso in cui l'ente proprietario o gestore non abbia già accettato la domanda stessa e comunicato all'assegnatario il prezzo di cessione (secondo comma). Qualora, invece, siano in precedenza intervenute detta accettazione e comunicazione, la norma medesima stabilisce che "si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita" (terzo comma), e ciò va inteso non nel senso della Costituzione "ope legis" del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipulazione del contratto di compravendita. Tale diritto, peraltro, non è suscettibile di tutela con esecuzione in Forma specifica del correlativo Obbligo di detto ente, a norma dell'art. 2932 cod. civ., in considerazione dei connotati pubblicistici del relativo rapporto e della sua non riconducibilità nell'ambito di un impegno a contrattare (preliminare) assunto con manifestazione di volontà negoziale, ma può essere difeso con Azione di accertamento (in caso di contestazione) e con Azione risarcitoria per la riparazione del danno derivante dalla mancata stipulazione. (V 835/82, mass n 418657; (V 3062/81, mass n 413627; (V 5278/77, mass n 388935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)