Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 16/02/2015 (Rv. 634354 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE | Denunzia dei vizi - Effetti - Decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione - Condizioni - Conoscenza completo del vizio - Necessità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE
In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)