Sez. 2, Sentenza n. 22506 del 30/06/2026 (Rv. 679134-01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. - Decorrenza del termine di prescrizione - Denunzia - Necessità - Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. senza previa denunzia - Entro un anno dalla conoscenza dei difetti e delle loro cause - Conseguente osservanza del termine prescrizionale. APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE - In genere.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO
In tema di appalto, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. decorre da una denuncia che riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso, entro l'anno dal conseguimento di tale conoscenza da parte del committente, cosicché, in caso di esperimento dell'azione senza preventiva denuncia dei vizi, il termine di prescrizione è certamente rispettato ove la domanda giudiziale sia proposta entro l'anno dalla data di acquisizione della conoscenza circa la gravità dei difetti e le cause di essi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)