Sez. 6, Sentenza n. 33085 del 12/06/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226665 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Forma della dichiarazione o elezione - Forma vincolata - Sussistenza - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
L'art. 162, comma 1, cod. proc. pen. richiede che la dichiarazione di elezione di domicilio sia raccolta a verbale o sia spedita per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore. Ne consegue che non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l'osservanza delle predette forme. (Nella specie la Corte non ha ritenuto che fossero osservate le formalità previste, in quanto mancava la verbalizzazione del cancelliere e non vi era l'autentica della sottoscrizione dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)