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Sez. 1, Sentenza n. 699 del 11/03/1966 (Rv. 321402 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO - COMPRAVENDITA CON RISERVA DI USUFRUTTO - NATURA COMMUTATIVA O ALEATORIA - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA E DELL'INTENTO DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321402-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO - COMPRAVENDITA CON RISERVA DI USUFRUTTO - NATURA COMMUTATIVA O ALEATORIA - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA E DELL'INTENTO DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il contratto di compra-vendita immobiliare con riserva di usufrutto e, per sua natura, commutativo e non gia aleatorio, perche le parti possono determinare, sin dal momento della conclusione del negozio, il valore delle prestazioni corrispettive. Invero, la prestazione del compratore ha, di per se, valore determinato o determinabile e quella del venditore e ben determinabile, dato che il valore della nuda proprieta e pari al valore della piena proprieta decurtato da quello dell'usufrutto, calcolato quest'ultimo in base ai coefficienti di sopravvivenza espresse nelle tabelle dell'istituto nazionale delle assicurazioni. Il detto contratto puo, tuttavia, assumere figura e contenuto di contratto aleatorio se le parti hanno contemplato, a fondamento del rapporto, il rischio, si da rendere del tutto incerto, per entrambe o per una di esse, il -vantaggio economico- delle controprestazioni o di almeno una di esse. L'accertamento concreto della esistenza o non della volonta delle parti rivolta ad attribuire carattere aleatorio al contratto si substanzia in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se esente da errori di diritto o da vizi logici. -nella specie, la Corte regolatrice ha ritenuto incensurabile l'accertamento dei giudici di merito, secondo cui una vendita di una casa con riserva di usufrutto, fatta da persona affetta da malattia inguaribile -cancro-, a favore di altra persona doveva ritenersi aleatoria, in quanto sostitutiva di precedente contratto aleatorio -vitalizio- col quale il vitaliziando aveva ceduto la proprieta della casa contro la prestazione del sostentamento giornaliero completo di se medesimo e di un terzo. I giudici di merito avevano ritenuto che la -cessione d'immobili contro Costituzione di una pensione alimentare-, oggetto del precedente contratto, e la vendita degli stessi immobili con riserva di usufrutto, oggetto del secondo contratto, dovevano considerarsi collegati nella intenzione delle parti contraenti, in quanto in funzione di uno stesso scopo-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1469, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)