Sez. L, Sentenza n. 4293 del 24/03/2001 (Rv. 545141 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Malattie tumorali - Incidenza invalidante - Elementi da valutare - Estremi - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
Nel caso in cui si debba valutare, in relazione alla disciplina sulla pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, l'eventuale incidenza invalidante di una malattia tumorale, è necessario, in considerazione anche dell'evoluzione verificatasi nella diagnosi e nella cura di tali malattie, un'adeguata considerazione di tutti gli elementi che possano avere direttamente o indirettamente concreto rilievo rispetto ai requisiti delle prestazioni richieste, quali il prevedibile andamento della malattia, la probabilità di guarigione o di esito infausto, i riflessi psicologici, la natura delle cure necessarie, l'incidenza sulla efficienza del soggetto della situazione in atto e in evoluzione nonché delle cure, e, viceversa, l'eventuale incidenza negativa dell'attività lavorativa sull'andamento della malattia e sulla possibilità di sottoporsi alle cure necessarie. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato il diritto all'assegno di invalidità sulla base del rilievo che l'assicurata, sottoposta a due interventi chirurgici per asportazione di formazioni neoplastiche alla mammella, non poteva ritenersi guarita ed esente da rischio di metastasi, dato che non risultavano essere stati esplorati i linfonodi regionali né eseguiti i recettori ormonali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, perché non era stato chiarito se le indagini in questione, o altre equivalenti, potevano tuttora essere effettuate, e non erano state compiuti gli accertamenti e le valutazioni di cui al riportato principio).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)