Sez. 5 - , Sentenza n. 602 del 12/01/2018 (Rv. 646910 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle decisioni della Corte di cassazione - Omessa comunicazione della fissazione di udienza a tutte le parti costituite - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento - Nullità della comunicazione - Errore revocatorio - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità, sicché è deducibile come causa di errore revocatorio l’omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)