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Sez. 5 - , Sentenza n. 602 del 12/01/2018 (Rv. 646910 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle decisioni della Corte di cassazione - Omessa comunicazione della fissazione di udienza a tutte le parti costituite - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento - Nullità della comunicazione - Errore revocatorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646910-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità, sicché è deducibile come causa di errore revocatorio l’omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)