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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11202 del 08/05/2017 (Rv. 644164 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alla sentenze della Corte di cassazione - Caratteristiche - Errata rappresentazione del fatto ed errore di giudizio - Differenze - Motivo attinente alla notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione - Errore di fatto revocatorio - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644164-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che l'aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, siccome notificato in un certo giorno, senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale, mentre l'atto era stato consegnato il giorno precedente all'ufficiale giudiziario per la notificazione, non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto, posto che l'applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario (di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, nonché all'art. 2 della l. n. 263 del 2005, che ha modificato l'art. 149 c. p. c.) implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)