diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 20477 del 21/07/2025 (Rv. 676003-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI | Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse pro quota a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676003-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI

In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1139, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)