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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018 (Rv. 647644 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI | Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse "pro quota" a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647644-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI

In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1139, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)