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Sez. 3, Sentenza n. 3859 del 18/11/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 266086 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato - Effetti - Motivo di annullamento dell'atto - Esclusione - Mancata decorrenza dei termini di impugnazione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266086-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non configura un'ipotesi di nullità dell'atto, conseguendone unicamente l'effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di efficacia e non di validità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 143, Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)