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Sez. U, Sentenza n. 38306 del 29/05/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288798-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana - Mancata traduzione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze - Traduzione tardiva.
Stato
decisa il 2025-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288798-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A), Tratt. Internaz. 19/12/1966 art. 14 com. 3 lett. A), Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Decreto Legisl. 23/06/2016 num. 129, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)