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Sez. U, Sentenza n. 128 del 12/03/1999 (Rv. 524059 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Spettanza - Concreta perdita di godimento - Necessità - Redazione del verbale di occupazione - Immissione in possesso dell'occupante - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'occupante.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524059-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Premesso che l'indennità di occupazione vale a compensare il proprietario per la perdita temporanea del godimento del bene, l'oggetto del pregiudizio resta escluso, e l'indennità non è dovuta, qualora in concreto non vi sia stata perdita del godimento, conseguendone, sul piano probatorio, che in presenza di verbale di occupazione, deve presumersi l'immissione in possesso dell'occupante, sicché, ove quest'ultimo intenda contestare che tale effetto si sia in concreto prodotto, ricade su di lui l'onere di provare che non c'è stato il materiale spossessamento del proprietario, trattandosi di fatto modificativo o estintivo della pretesa indennitaria azionata nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)