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Sez. 1, Sentenza n. 4848 del 30/05/1997 (Rv. 504833 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Proprietario rimasto nel godimento del bene - Diritto all'indennità - Esclusione - Esistenza di verbale di immissione in possesso rimasto senza attuazione - Irrilevanza - Mancata coltivazione del fondo - Irrilevanza - Indisponibilità giuridica del bene - Indennizzabilità - Prova di un reale pregiudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504833-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità dovuta per l'occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili assolve la funzione di compensare la perdita reddituale del bene connessa al suo mancato godimento; ne consegue che nessun danno sussiste e nessun ristoro economico è configurabile quando il bene sia rimasto nella disponibilità del proprietario, non rilevando, al riguardo, la formale immissione in possesso dell'occupante risultante da un verbale rimasto senza pratica attuazione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 20 legge n. 865 del 1971 secondo il quale il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia se non sia seguito, entro tre mesi dalla sua emanazione, dalla effettiva immissione in possesso dell'occupante. Pertanto, essendo l'indisponibilità giuridica che consegue all'emissione del provvedimento di occupazione limitata al periodo entro il quale deve avvenire l'effettiva immissione in possesso del fondo, solo limitatamente a tale periodo essa può costituire il presupposto per il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo, di un indennizzo, sempre che sia fornita la prova di un reale pregiudizio, quale quello derivante dall'impossibilità di alienazione del bene in presenza di concreta possibilità; non è invece indennizzabile il pregiudizio derivante dalla mancata coltivazione del terreno nel periodo suddetto, essendo questo determinato non dall'occupazione d'urgenza, bensì dal comportamento del proprietario che, mai avendo perduto di fatto la disponibilità del fondo, ben poteva attendere alla cura dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 21/10/1970 num. 865 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)