Sez. 5 - , Sentenza n. 36162 del 18/04/2019 Cc. (dep. 16/08/2019) Rv. 277526 - 01
FASCISMO - IN GENERE | Manifestazioni usuali al disciolto partito fascista - Delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - Natura di pericolo concreto - Conseguenze - Fattispecie.
FASCISMO - IN GENERE
Il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto quelle manifestazioni che determinino il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che, nel ritenere legittimo il sequestro di alcuni beni, aveva ravvisato il'fumus delictì delle manifestazioni esteriori di carattere fascista nell'organizzazione di una squadra di militanti, nella predisposizione di armi improprie, nell'uso della violenza contro avversari politici, nonché nella esplicita rivendicazione del predominio territoriale ed ideologico, quale metodo di lotta politica).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 20/06/1952 num. 645 art. 5 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)