Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 02/03/2016 Cc. (dep. 07/03/2017) Rv. 269753 - 01
FASCISMO - IN GENERE | Manifestazioni usuali al disciolto partito fascista - Configurabilità del delitto di cui all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645 - Natura di reato di pericolo concreto - Conseguenze - Fattispecie.
FASCISMO - IN GENERE
Il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi. (Nella specie, relativa ad una cerimonia commemorativa di alcuni defunti militanti nella R.S.I. ed in formazioni politiche di destra in successive fasi storiche, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso che l'impiego del "saluto romano", l'intonazione della "chiamata del presente" e l'utilizzo della croce celtica avessero presentato alcuna concreta idoneità offensiva nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, essendo rivolte esclusivamente ai defunti in segno di omaggio ed umana pietà).
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 5 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 11, Costituzione art. 21, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)