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Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 15/03/1983 (Rv. 426754 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DECORSO DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - TERMINE BREVE EX ART. 326 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426754-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DECORSO DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - TERMINE BREVE EX ART. 326 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

La notificazione della sentenza nei confronti della parte contumace, effettuata personalmente secondo il disposto dell'art. 292 quarto comma cod. proc. civ., comporta il decorso del termine breve di impugnazione, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., atteso che l'art. 285 cod. proc. civ., nel regolare la notificazione della sentenza, al fine del decorso del suddetto termine, nei soli confronti della parte che stia in giudizio a mezzo di procuratore o di persona, non implica un esonero del contumace dalla disciplina fissata dal citato art. 326, la quale resta applicabile quando si provveda alla notificazione medesima con le norme previste per il caso di contumacia. (V 5371/81, mass n 416088; (V 4066/80, mass n 407972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)