Sez. L, Sentenza n. 4066 del 28/06/1980 (Rv. 407972 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - LUOGO - SOGGETTO LEGITTIMATO PASSIVAMENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - LUOGO - SOGGETTO LEGITTIMATO PASSIVAMENTE.*
A norma dell'art 145 cod proc civ la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro Sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in Mancanza, ad altra persona addetta alla Sede stessa. Pertanto, ove la persona giuridica sia rimasta contumace in primo grado, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, dovendo essere effettuata a termini dell'art 292 cod proc civ 'alla parte personalmentè, deve essere eseguita nella Sede centrale a mani del legale rappresentante di essa o di un suo incaricato, con la conseguente nullita di quella compiuta nella Sede provinciale a mani di un suo impiegato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)