Sez. 5, Sentenza n. 6114 del 13/03/2009 (Rv. 607300 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni triangolari - Qualifica come cessioni all'esportazione esenti da IVA - Condizioni - Trasporto dei beni all'estero - Accordo tra cedente e cessionario residenti nello Stato fin dall'origine dell'operazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
Un'operazione triangolare (così chiamata per la presenza di un cedente e di un cessionario residente nello Stato e di un terzo, destinatario della merce, residenti all'estero), per essere considerata come cessione all'esportazione, esente da IVA ai sensi dell'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non presuppone necessariamente che vi sia la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)