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Sez. 5, Sentenza n. 22445 del 05/09/2008 (Rv. 604319 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni triangolari - Esportazione della merce - A cura del cessionario - Cessione all'esportazione esente da imposta - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604319-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In tema di I.V.A., nelle cosiddette "operazioni triangolari" regolate dall'art. 8, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e così chiamate per la presenza di un cedente e di un cessionario, entrambi residenti nel territorio dello Stato, nonché di un terzo residente all'estero e destinatario della merce, l'esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in tale fase, di quest'ultimo, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di una cessione all'esportazione esente da imposta qualora il trasferimento sia effettuato a cura del cessionario, a nulla rilevando, ai fini dell'applicazione dell'esenzione d'imposta prevista dalla citata disposizione, che la merce sia, poi, effettivamente esportata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)