Sez. L, Sentenza n. 24377 del 30/11/2015 (Rv. 637935 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore - Giustificazione - Necessità - Mancanza - Reintegrazione - Potere discrezionale del giudice - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica in difetto di giustificazione, l'art. 18, comma 7, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della l. n. 92 del 2012, prevede espressamente la reintegrazione del lavoratore, senza attribuire al giudice alcuna discrezionalità.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)