Sez. L - , Sentenza n. 26675 del 22/10/2018 (Rv. 651201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore - Giustificazione - Necessità - Obbligo di "repechage" - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Reintegrazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione, a norma dell'art. 18, comma 7, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)